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Regolamento biglietteria online

Art. 1
Il presente contratto ha per oggetto il trasporto di passeggeri e bagagli al seguito così come disciplinato dagli art.396 e
seguenti del Codice della Navigazione.
Art. 2
Il biglietto di passaggio è personale, non cedibile ad altri, ed è valido solo ed esclusivamente per il giorno e la corsa
indicata.
Art.3
PRESENTAZIONE ALL’IMBARCO:
Il titolare del mail-ticket dovrà obbligatoriamente presentarsi alla Biglietteria Sociale dello scalo d’imbarco, almeno 20
minuti prima della prevista partenza, per effettuare il check-in ed ottenere il Boarding-Pass necessario per l’imbarco.
Non è infatti consentito l’accesso a bordo col solo mail-ticket.
Decorso il termine di presentazione al check-in la prenotazione decade, ed il passeggero sarà posto in lista d’attesa. Potrà
imbarcarsi solo in presenza di posti a bordo rimasti liberi.
Art. 4
ANNULLAMENTI e RIMBORSI:
In caso di rinuncia al viaggio per fatto del passeggero, i diritti di prenotazione non saranno rimborsati e i biglietti saranno
rimborsati con penalità del 30%, sempre che il biglietto sia stato regolarmente annullato, così come qui di seguito
specificato.
Gli annullamenti dei biglietti acquistati sul sito ufficiale NLG (www.nlg.it) devono essere notificati con comunicazione
scritta via e-mail all’indirizzo rimborsi@nlg.it , entro e non oltre le 48 ore antecedenti la prevista partenza.
Gli annullamenti dei biglietti acquistati su portali web di booking, agenzie di viaggio o comunque presso terzi devono
essere notificati direttamente al supporto clienti del portale e/o agenzia e non direttamente ad NLG.
Decorso tale termine il biglietto non potrà essere annullato e, quindi, rimborsato.
Gli importi a rimborso saranno rimessi dalla società al recapito che il passeggero indicherà nella e-mail di annullamento.
I biglietti acquistati on line sul sito ufficiale NLG al link www.nlg.it verranno rimborsati con storno dell’importo dovuto
sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto degli stessi.
Art. 4b PRESCRIZIONE:
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone, dei bagagli e dei veicoli si prescrivono con il decorso dei termini
previsti dagli articoli 4.1.8 e 4.3.8 del codice della navigazione (riportati di seguito).
Art. 4.1.8 PRESCRIZIONE:

  1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi
    dall’ arrivo a destinazione del
    passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.
  2. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna
    dei bagagli o, in caso di
    perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
  3. Nei trasporti che hanno inizio a termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti
    indicati nei commi
    precedenti si compie col decorso di un anno.
    Art. 4.3.8 PRESCRIZIONE:
  4. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e,
    in caso di perdita totale, dal
    giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell’
    articolo 4.5.6.
  5. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie
    col decorso di un anno.
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    Art. 5
    SOPPRESSIONE DEL VIAGGIO – RITARDO DELLA PARTENZA:
    In caso di soppressione del viaggio per avverse condizioni meteomarine, o per motivi tecnici o comunque di forza
    maggiore, il biglietto sarà rimborsato senza penalità alcuna, ma null’altro spetterà al passeggero se non il semplice
    rimborso del prezzo pagato. Nel caso in cui sia già stato effettuato il check-in con ritiro delle carte d’imbarco, il cliente è
    tenuto a conservare le carte di imbarco non utilizzate e allegarle alla mail di richiesta rimborso. Non saranno accettate
    richieste prive della prova delle carte di imbarco intatte.
    Art. 6 BAGAGLI:
    Sono considerati bagagli, e quindi possono essere imbarcati al seguito del passeggero, i colli contenenti effetti personali.
    Sono in franchigia i piccoli colli, gli zainetti e le borse di piccole dimensioni, comunque non eccedenti il peso di Kg.5.
    Sono invece tassabili, alla relativa tariffa, le valigie, i borsoni da viaggio e similari. Il prezzo del biglietto-bagaglio
    remunera il solo passaggio marittimo del medesimo. L’imbarco, lo sbarco, la sistemazione a bordo e la custodia dello
    stesso durante la navigazione sono a cura esclusiva del passeggero.

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